Il settore del cosiddetto non profit e dell’impresa sociale è stato oggetto di una recente e organica riforma – che ha comportato l’abrogazione della disciplina delle associazioni di promozione sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383), della legge quadro sul volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266/91) e della disciplina tributaria delle Onlus (Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) – con l’individuazione di una categoria unica: gli ETS o enti del Terzo Settore.
Ad essa sono ricondotti tutti gli enti che – senza scopo di lucro – perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Finalità comuni e regole comuni per tutti e un registro unico dove iscriversi per ottenere determinati benefici: il RUNTS o Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Registro unico ma organizzato in sezioni in cui sono racchiuse le sottocategorie di ETS: le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, e gli “altri enti” non riconducibili a nessuna delle categorie prima citate.
Il Registro è una delle molte novità, tutte caratterizzate, nel rispetto della legge delega, dall’individuazione di una normativa organica e sistematica per le formazioni sociali dove si svolge la personalità dei singoli ai sensi della Carta fondamentale della Repubblica.
L’altra novità, il Codice del Terzo Settore, ha permesso di individuare quali caratteristiche si debbano avere per essere inseriti nel settore, ha delineato lo status del volontario, e i criteri per determinare se un ente abbia natura commerciale, ha previsto l’obbligo di redazione del bilancio, istituito il Consiglio nazionale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro, regolato i Centri di servizi per il volontariato (CSV) e le forme di finanza sociale come i titoli di solidarietà, previsto un bonus sociale e regimi fiscali agevolati per gli iscritti al Registro, dettato norme in materia di controlli e coordinamento.
Un’altra novità di estrema rilevanza per l’efficacia delle azioni del settore è stata la creazione, in base alla legge delega del 2006, di un ente – la Fondazione Italia Sociale – con il fine di sostenere, attraverso l’apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi. Alla Fondazione – che ha una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico – è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro che potrà aumentare attraverso il finanziamento delle proprie attività e la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private.
Al di là di questi provvedimenti la legge delega prevedeva anche l’emanazione di altri atti, primi fra i quali quelli relativi all’impresa sociale, al servizio civile universale, e al 5 per mille. Benché gli stessi siano stati emanati ormai nel 2017 mancano ancora all’appello diversi atti, secondari nella gerarchia delle fonti ma fondamentali per il funzionamento del settore quali, in primis, quelli sulla fiscalità di vantaggio, la raccolta fondi e i social bonus.