L’accordo siglato alla fine del mese di marzo da Just Eat Takeaway con le organizzazioni sindacali della logistica aderenti a Cgil, Cisl e UIL è destinato a cambiare la storia della gig economy nel nostro Paese.
Azzardo questa previsione molto impegnativa senza nascondere di essere di parte, avendo partecipato personalmente al negoziato e alla stesura dell’intesa, ma con la certezza di fornire una valutazione difficilmente confutabile, in quanto è svanito, con questo accordo, quel muro di incomunicabilità che si è venuto a creare in questi anni tra il sistema dei diritti di protezione sociale del lavoro e la gig economy.
Quante volte abbiamo detto che i nuovi lavori faticano ad essere collocati dentro il lavoro subordinato, per via di regole troppo vecchie, rigide e pensate su un modello di organizzazione del lavoro che non esiste più?
Un problema concreto e reale, che ha reso sempre difficile l’utilizzo del lavoro subordinato per molti lavori dell’economia “digitale”, che trova nell’accordo siglato ieri una risposta positiva e propositiva: è possibile far convivere i diritti e i nuovi lavori, se le relazioni industriali fanno bene il loro mestiere, senza cedimenti né sui diritti né sull’efficienza organizzativa delle imprese.
L’intesa appena siglata arriva a questo risultato seguendo alcune linee guida molto innovative. Estende ai rider le tutele tipiche del lavoro subordinato (previdenza, sicurezza sul lavoro, ferie, diritti sindacali), riconducendoli nell’ambito del CCNL del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, con alcuni accorgimenti (il meccanismo salariale semplificato per il primo biennio, l’esercizio digitale dei diritti sindacali, l’orario di lavoro) che consentiranno alle regole collettive di funzionare bene anche in un contesto produttivo così particolare.
Viene lasciata all’azienda quella flessibilità organizzativa necessaria ad erogare un servizio che resta aperto 365 giorni all’anno dal lunedì alla domenica, di giorno e di notte, puntando su un modello di lavoro subordinato a tempo indeterminato accoppiato a un part-time costruito sulle esigenze del lavoratore, e lasciando aperta la possibilità di usare contratti flessibili (il lavoro a termine, la somministrazione, e in maniera residuale il lavoro intermittente) entro limiti quantitativi prestabiliti. Vengono rafforzati, infine, gli standard di tutela in favore dei rider per garantire meccanismi di protezione aggiuntivi rispetto a quelli minimi legali (in particolare mediante coperture assicurative nel caso si verifichi un incidente grave sul lavoro e premi di risultato).
C’è, infine, un investimento importante sul tema della salute e sicurezza, con l’impegno ad accompagnare il nuovo modello organizzativo con tutte le tutele del Testo Unico sulla Sicurezza.
Abbiamo detto che questo accordo può cambiare la storia delle relazioni industriali nel settore della gig economy, dimostrando che esiste un’alternativa alla contrapposizione tra diritti e innovazione; questo risultato non è tuttavia scontato, ma richiede che sussistano almeno due condizioni.
La prima condizione dovrà essere assolta dal mercato: i consumatori dovranno premiare una scelta così impegnativa, valorizzando un modello che sicuramente è molto oneroso, dal punto di vista dei costi e dell’organizzazione, per l’impresa (o le imprese) che lo adotteranno.
La seconda condizione dovrà essere assolta dagli operatori che, a vario titolo, si occuperanno delle regole dei nuovi lavori: non bisogna ripetere l’errore, compiuto più volte in questi anni, di proporre soluzioni rigide e uguali per tutti a un tema così complesso.
Se è vero che il lavoro subordinato può essere “esportato” senza cedimenti nella gig economy, tale schema non può e non deve costituire l’unica soluzione per contesti produttivi, aziendali e organizzativi che potrebbero non essere compatibili con tale scelta.
Quello che deve essere esportato non è tanto, o solo, la soluzione che hanno trovato le parti in un singolo caso, piuttosto il metodo che è stato seguito: di fronte a un problema che appariva irrisolvibile, l’intervento delle relazioni industriali ha consentito di modernizzare le regole e le tutele, dimostrando che diritti e innovazione non sono concetti necessariamente antitetici e conflittuali ma, anzi, possono e devono convivere.